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[1]Il periodo di godimento dei privilegi tributari stabilito dagli articoli 7, 8, 12, 13 e 14 della legge 8 luglio 1904, n. 351, e' prorogato per un decennio dalla data di pubblicazione della presente legge, sia per gli opifici gia' impiantati od ampliati, sia per quelli che s'impianteranno o si amplieranno posteriormente al termine fissato dall'art. 12 della legge stessa.

[2]Allo spirare del decennio cessera' ogni godimento di privilegi tributari per gli opifici gia' impiantati od ampliati; e per quelli che si impianteranno, o amplieranno posteriormente alla pubblicazione della presente legge, il periodo di esenzione, di cui agli articoli 12 e 13, non potra' mai andare oltre il 1924.

Testo in vigore dal 4 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-03-12;258~art6 · fonte del testo

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