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[1]Agli attuali insegnanti di ruolo negli Istituti di magistero per l'educazione fisica nelle scuole medie, si applicano gli articoli 50, 51, 52, 53 della presente legge, computandosi utile agli effetti dello stipendio il tempo passato come insegnanti, di ruolo nelle scuole medie.

[2]Gli insegnanti straordinari di detti Istituti, che abbiano prestato servizio precedentemente nelle scuole medie e normali, ove al termine del periodo di prova non fossero riconosciuti idonei, ritorneranno al ruolo cui appartenevano, conservando la loro anzianita'.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art62 · fonte del testo

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