Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]In nessun caso lo stipendio da corrispondersi all'insegnante o al capo d'istituto per effetto di qualsiasi aumento, a qualunque titolo conseguito, potra' essere superiore a quello indicato rispettivamente nelle tabelle I ed L in corrispondenza al numero degli anni di servizio prestati.

[2]Quando, in qualunque momento della carriera, lo stipendio risulti uguale a quello corrispondente, segnato nelle dette tabelle, l'insegnante o capo d'istituto continuera' negli anni successivi la sua carriera secondo le disposizioni degli articoli 5, 13 e 14, in modo pero' che essa non risulti ritardata in confronto con le tabelle I ed L.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art51 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari