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[1]Gli stipendi obbligatori per i capi d'Istituto e per gl'insegnanti straordinari e ordinari di tutte le scuole medie pareggiate sono i minimi stabiliti, per il rispettivo grado, dalla presente legge, le cui disposizioni si applicano alle scuole stesse anche per cio' che riguarda le retribuzioni da corrispondersi per qualunque titolo e gli obblighi di orario.

[2]Qualora le somme stanziate per l'anno 1914 nel bilancio degli enti interessati, accresciute delle somme corrispondenti al maggior provento delle tasse scolastiche ed all'economia delle propine, non siano sufficienti per l'applicazione del comma precedente, sara' conservato il pareggiamento a quelle scuole nelle quali i capi d'Istituto e gl'insegnanti ordinari e straordinari conseguano almeno i relativi stipendi minimi e le retribuzioni stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 142, e dalla legge 26 dicembre 1909, n. 805.

[3]Le somme che eventualmente sopravanzino sul maggior provento delle tasse e sull'economia delle propine, pagando soltanto gli stipendi e le retribuzioni stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 142, e dalla legge 26 dicembre 1909, n. 805, saranno ripartite tra il capo di istituto e gl'insegnanti di ruolo nei modi determinati dal regolamento.

[4]Le condizioni di carriera di cui godono al momento della pubblicazione della presente legge gli attuali capi d'istituto e gl'insegnanti delle scuole pareggiate si dovranno considerare in ogni caso come ad essi acquisite, indipendentemente dall'applicazione dei comma precedenti.

[5]Gli obblighi di orario per tutte le scuole ai cui insegnanti non si estendano integralmente i benefici della presente legge, saranno quelli della legge 8 aprile 1906, n. 142, e quelli della legge 26 dicembre 1909, n. 805.

[6]Anche agli effetti della presente legge e' applicabile per i ginnasi il primo comma dell'art. 4 della legge 25 febbraio 1892, n. 71, in quanto pero' sia stata in precedenza applicata integralmente la legge 8 aprile 1906, n. 142.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 1 maggio 1919

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art37 · fonte del testo

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