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[1]Il capo di Istituto effettivo ad ogni quinquennio, a datare dall'ultimo aumento di stipendio avuto come insegnante, consegue un aumento di stipendio di L. 500 fino a raggiungere il limite massimo di stipendio stabilito per gli insegnanti del ruolo cui appartiene, aumentato della somma corrispondente all'assegno di cui gode come capo Istituto.

[2]La concessione di questo aumento quinquennale puo' essere anticipata di un anno a norma dell'art. 6.

[3]Il capo di istituto, che abbia conseguito durante la sua carriera tre aumenti per merito distinto, ha diritto ad un settimo aumento quinquennale.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art14 · fonte del testo

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