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[1]L'insegnamento dell'Istituto si compie in un biennio.
[2]Agli allievi che abbiano frequentato regolarmente i corsi e superati gli esami finali, e' conferita l'abilitazione, per gli effetti di legge, alle operazioni di sistemazione idraulico-forestale, di ordinamento, governo e amministrazione di aziende boschive e di aziende rurali montane; alle perizie agrarie e forestali; alle operazioni relative all' esercizio di industrie silvane e ad ogni altra inerente alle foreste.
[3]L'anzianita' definitiva di ruolo dei sottispettori aggiunti, che hanno frequentato con buon esito il biennio di istruzione all'Istituto, e' determinata in base ai risultati finali del corso.
[4]Coloro che non superano gli esami finali, cessano di far parte del corpo Reale delle foreste.
Testo in vigore dal 8 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
