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[1]Sono ammessi all'Istituto, come allievi regolari, i giovani che abbiano conseguito la laurea in scienze agrarie o il diploma di ingegnere.
[2]Annualmente il ministro di agricoltura, industria e commercio determina il numero dei posti di sotto ispettore aggiunto nel corpo Reale delle foreste, da conferirsi, per concorso, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, a coloro che siano ammessi a frequentare come allievi regolari, i corsi dell'Istituto.
[3]Possono essere ammessi a frequentare l'Istituto, come uditori, giovani sprovvisti dei detti titoli di ammissione, con norme da fissarsi nel regolamento. Essi non hanno pero' diritto ad alcun titolo o certificato.
Testo in vigore dal 8 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
