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[1]Per provvedere alla costruzione ed all'ampliamento degli edifici per l'Istituto superiore forestale nazionale e per le scuole contemplate nella presente legge, gli enti locali potranno ottenere mutui di favore secondo il disposto della legge 30 giugno 1907, n. 432.
[2]L'onere che a questo titolo potra' assumere lo Stato non eccedera' la somma annua di L. 10.000, e andra' a carico dell'Amministrazione dell'azienda del demanio forestale di Stato.
Testo in vigore dal 8 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
