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Ai professori universitari o di Istituti superiori che fossero chiamati ad insegnare nell'Istituto superiore forestale e' mantenuto il trattamento ad essi fatto dalla legge sull'istruzione superiore universitaria col riconoscimento degli aumenti quinquennali gia' maturati.
Testo in vigore dal 8 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
