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[1]L'Istituto superiore forestale nazionale sostituisce l'Istituto forestale di Vallombrosa.
[2]Gli attuali insegnanti dell'Istituto forestale di Vallombrosa, non confermati nei nuovi ruoli del personale insegnante dell'Istituto superiore forestale nazionale, giusta le norme precedenti, sono convenientemente destinati ad altri uffici nelle Amministrazioni dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
[3]Agli attuali insegnanti dell'Istituto forestale di Vallombrosa, che siano nominati nei ruoli dell'Istituto superiore forestale nazionale, sono conservati a titolo di assegno personale, gli aumenti di stipendio maturati prima di detta nomina.
[4]Gli aumenti quinquennali di cui all'art. 6 decorreranno dalla data della nomina nei nuovi ruoli.
[5]In ogni caso lo stipendio, compresi gli aumenti e l'assegno personale, non puo' superare i massimi di cui al detto art. 6.
Testo in vigore dal 8 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
