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[1]Le spese per l'attuazione dei provvedimenti contemplati nella presente legge, sono stanziate in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
[2]Corrispondenti stanziamenti sono fatti nello stato di previsione dell'entrata a carico dell'azienda speciale del demanio forestale dello Stato.
Testo in vigore dal 8 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
