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[1]Con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste, sara' provveduto alla fondazione di due scuole: una per l'istruzione degli allievi guardie forestali e l'altra per graduati.
[2]Il regolamento stabilira' l'ordinamento di queste scuole, i programmi e la durata dei corsi d'istruzione.
[3]Gli insegnamenti possono essere impartiti da ufficiali forestali o anche da persone non appartenenti al corpo Reale delle foreste.
Testo in vigore dal 8 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
