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[1]Nelle Provincie nelle quali esiste una cattedra ambulante di agricoltura, mantenuta o sussidiata dallo Stato, il ministro di agricoltura, industria e commercio ha facolta', in localita' opportune, per colture o industrie forestali, montane o litoranee, di aggregare temporaneamente alla medesima, come reggenti di sezione, o come assistenti specialisti, uno o piu' ufficiali del corpo Reale delle foreste, per istruire praticamente, mediante corsi opportunamente ordinati, nelle piu' necessarie pratiche di economia forestale ed alpestre, o di industrie forestali localmente interessanti, o per coadiuvare privati ed enti morali nell'esecuzione di miglioramenti delle loro aziende montane.
[2]Gli ufficiali ed assistenti incaricati dei suddetti insegnamenti ricevono, oltre il loro stipendio, una indennita', stabilita nel decreto Ministeriale d'incarico.
Testo in vigore dal 8 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
