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[1]I professori ordinari e straordinari dell'Istituto non possono avere altri posti di ruolo in pubbliche amministrazioni, ne' altri uffici di insegnamento in altre scuole, da qualsiasi amministrazione dipendano, se non col grado di incaricato, e con il consenso del Ministero di agricoltura, industria e commercio, ancorche', per uno di tali uffici, siasi ottenuta la temporanea dispensa dal prestare servizio, e solo quando le scuole di cui sopra siano nella stessa citta'.
[2]Non possono del pari dettare corsi liberi negli Istituti superiori dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 8 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
