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[1]Gl'Istituti di emissione hanno facolta' di fare anticipazioni sopra fedi di deposito degli zolfi esistenti nei magazzini generali del Consorzio, sino ai quattro quinti del valore dello zolfo rappresentato dalle fedi stesse, al netto delle spese di trasporto e del contributo di cui all'articolo precedente.

[2]La misura dell'interesse su tali anticipazioni puo' essere di non oltre l'uno per cento inferiore a quella normale sulle anticipazioni indicate nell'articolo 31 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione.

[3]Per le operazioni di anticipazioni su fedi di deposito di zolfi e di sconto a saggio di favore delle note di pegno degli zolfi, depositati nei magazzini generali, il Banco di Sicilia e' autorizzato ad eccedere il limite normale della sua circolazione sino a L. 10 milioni, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, e modificato con legge 31 dicembre 1907, n. 804.

Testo in vigore dal 1 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-30;361~art25 · fonte del testo

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