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[1]Il Consorzio ha lo scopo di vendere lo zolfo per conto e nell'interesse comune di tutti i consorziati.

[2]A tale effetto e' consorziato tutto lo zolfo ottenuto nelle miniere, come primo prodotto del trattamento del minerale di zolfo, il quale resta sottoposto alle norme stabilite dall'art. 6.

[3]Il Consorzio, nei limiti della quantita' annualmente disponibile, tenuto conto degli impegni per le vendite fatte direttamente, non potra' rifiutarsi di vendere lo zolfo a chiunque ne faccia richiesta.

Testo in vigore dal 1 luglio 1910 al 27 maggio 1916

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-30;361~art2 · fonte del testo

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