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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Al quadro organico dei militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali sono diminuiti 202 carabinieri a piedi e 31 a cavallo, 417 brigadieri a piedi e 50 a cavallo, e sono aumentati 619 marescialli a piedi e 81 a cavallo, a decorrere dal 1° gennaio 1909.

[7]Alla relativa maggiore spesa di L. 277,000 si provvede con corrispondente aumento del contributo del Ministero dell'interno a quello della guerra per le spese relative all'arma dei carabinieri Reali.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1908.

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Giolitti.

[12]Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-12-24;729~art1 · fonte del testo

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