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In sostituzione del reddito delle case gia' concedute in dotazione al 2° Reale educandato predetto viene ad esso accordata la somma di L. 30,000 annue, che sara' stanziata in apposito capitolo della parte ordinaria del bilancio della pubblica istruzione, a cominciare dall'esercizio 1907-908.
Testo in vigore dal 20 agosto 1907 al 16 dicembre 2009
