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Nella parte ordinaria del bilancio medesimo sara' stanziata, a cominciare dall'esercizio 1907-908, in aumento al capitolo delle dotazioni delle RR. universita', la somma di L. 112.980 (allegato B), che rappresenta la maggiore spesa necessaria per il mantenimento delle cliniche e delle patologie predette; e in aumento al capitolo del personale delle RR. Universita' ed altri istituti sara' stanziata la somma di L. 76,906 (allegato C) che rappresenta la maggiore spesa necessaria per il personale da aggiungersi a quello esistente per le cliniche e le patologie summenzionate.
Testo in vigore dal 19 agosto 1907 al 16 dicembre 2009
