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[1]Il sottufficiale dispensato dal servizio o riformato senza diritto a pensione, acquista diritto ad una indennita' di L. 500 se abbia compiuto il sesto anno di servizio, piu' L. 50 per ogni anno di servizio oltre il sesto.

[2]Il sottufficiale che, avendo compiuto sei anni di servizio, sia retrocesso dal grado, avra' diritto ad una indennita' nella misura di tre quarti di quella stabilita al comma precedente, escluso il caso di retrocessione dovuta a colpa di carattere indecoroso, o a pubbliche manifestazioni di opinioni ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato ed alle liberta' guarentite dallo Statuto.

[3]Le indennita' stabilite nei commi precedenti non spettano al sottufficiale dispensato, riformato o retrocesso, che abbia acquistato diritto alle indennita' di cui al successivo art. 15.

[4]Non ha diritto alle indennita' stabilite nei commi precedenti il sottufficiale rimosso o condannato a pena che porti la perdita del grado.

Testo in vigore dal 27 luglio 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-19;372~art9 · fonte del testo

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