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Per ogni triennio di servizio e per cinque trienni il sottufficiale avra' diritto ad un aumento giornaliero di L. 0.30. Compiuti i 18 anni di servizio, il sottufficiale continuera' a percepire un aumento giornaliero di L. 1.50. Questi aumenti saranno concessi ai sottufficiali in ragione dei loro anni di servizio, dal giorno in cui andra' in vigore la presente legge.

Testo in vigore dal 27 luglio 1906 al 21 luglio 1908

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-19;372~art7 · fonte del testo

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