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Per ogni maresciallo di nuova nomina e per i marescialli attualmente in servizio e' assegnato ai corpi rispettivi un supplemento assegno di 1° corredo di L. 130 se appartenenti ai granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini, genio (escluso il treno), alle compagnie di sanita' ed alle compagnie di sussistenza; e di L. 150, se appartenenti alla cavalleria, all'artiglieria ed al treno del genio.

Testo in vigore dal 27 luglio 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-19;372~art10 · fonte del testo

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