Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]L'autorizzazione concessa alla Cassa dei depositi e prestiti dall'art. 3 della legge 8 giugno 1911, n. 550, di mutuare, alle condizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, la somma di L. 125.000 per l'acquisto e la sistemazione completa del campo sperimentale in servizio della Regia stazione di granicoltura in Rieti, e' estesa fino alla somma di L. 155.000 (centocinquantacinquemila).
[7]Al pagamento degli interessi annuali del prestito e della quota di ammortamento in 35 anni sara' provveduto nei modi e coi mezzi di cui all'art. 4 della precitata legge 8 giugno 1911, n. 550.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a San Rossore, addi' 6 luglio 1912.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Nitti - Tedesco.
[12]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 2 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
