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[1]I piroscafi non contemplati dagli articoli 7 e 8 devono:
[2]avere un'eta' non superiore ai dieci anni all'inizio del contratto;
[3]essere di costruzione bene adatta per il trasporto del carbone e tale da consentire facilmente il carico, il tiraggio e lo scarico con mezzi meccanici;
[4]avere carbonili assolutamente e permanentemente separati dalle stive di carico, in modo che non sia possibile alcuna comunicazione fra gli uni e le altre.
Testo in vigore dal 1 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
