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[1]I piroscafi di cui all'articolo precedente devono essere costruiti nei cantieri nazionali.
[2]Le Societa' assuntrici avranno pero' facolta' di ricorrere ai cantieri esteri nell'uno o nell'altro dei due casi seguenti:
[3]1° quando i cantieri italiani di prim'ordine richiedano un prezzo superiore del 7 per cento a quello risultante dalla media dei prezzi di sei cantieri inglesi di prim'ordine, esclusi il prezzo massimo ed il minimo;
[4]2° quando le Societa' non possono ottenere da alcun cantiere italiano di prim'ordine la consegna del materiale entro un congruo termine di tempo da determinarsi, in caso di dissenso fra le Societa' e i cantieri, dal ministro della marina.
Testo in vigore dal 1 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
