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[1]Dei piroscafi di proprieta' delle Societa', otto devono essere di nuova costruzione, iniziata posteriormente alla promulgazione della presente legge, e soddisfare alle seguenti condizioni:
[2]1° essere inscritti, per tutta la durata del contratto, alla piu' alta classe del «Registro Nazionale Italiano» o di altro registro di classificazione nazionale, che possa essere in seguito costituito, e le cui visite e perizie siano riconosciute dal ministro della marina equivalenti alle visite e perizie ufficiali;
[3]2° avere una velocita' ordinaria in navigazione non inferiore a nove miglia all'ora;
[4]3° essere capaci di trasportare un carico di almeno cinquemila tonnellate di carbone, oltre quello che puo' essere contenuto pel proprio consumo nei carbonili, senza oltrepassare la linea del massimo carico (free-board) stabilita dal «Registro Nazionale Italiano»;
[5]4° avere doppio fondo costruito secondo le norme stabilite «dal Registro Nazionale Italiano», od altro riconosciuto equivalente dal Ministero della marina per i piroscafi destinati al trasporto di naftetine ed essere capaci di trasportare almeno 1500 tonnellate di questo combustibile; devono percio' essere provvisti di tutti i mezzi e macchinari adatti a garantire la sicurezza e la rapidita' delle operazioni di carico e scarico della naftetine;
[6]5° essere muniti di apparecchi atti a trasbordare con celerita' il carbone su navi da guerra a fiancate.
[7]I disegni di questi piroscafi, il numero e tipo degli apparecchi di trasbordo devono essere approvati dal Ministero della marina.
[8]Nel caso di piu' Societa' assuntrici i rispettivi contratti determineranno quanti degli otto piroscafi indicati nel presente articolo, dovranno essere costruiti da ciascuna Societa' assuntrice.
Testo in vigore dal 1 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
