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[1]I piroscafi devono essere della stazza lorda non superiore a seimila tonnellate.
[2]Un terzo dei piroscafi deve avere una immersione inferiore a metri sette affinche' possano accedere nei porti di minore fondale, fra quelli indicati nell'art. 10.
[3]Nel caso di piu' Societa' assuntrici, i singoli contratti determineranno quanti fra i piroscafi dei navigli delle Societa' dovranno soddisfare alle condizioni del precedente capoverso.
Testo in vigore dal 1 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
