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[1]I piroscafi adibiti al trasporto del carbone devono:
[2]1° essere inscritti nelle matricole delle navi nazionali;
[3]2° essere inscritti, per tutta la durata del contratto, presso il «Registro Nazionale Italiano» o presso altro registro di classificazione nazionale che possa essere in seguito costituito e le cui visite e perizie siano riconosciute dal ministro della marina equivalenti alle visite e perizie ufficiali.
Testo in vigore dal 1 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
