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Le Societa' assuntrici dovranno disporre di un numero di piroscafi, di loro esclusiva proprieta', sufficiente a trasportare annualmente, per tutta la durata del contratto, la quantita' di carbone che assumeranno rispettivamente l'obbligo di trasportare.
Testo in vigore dal 1 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
