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[1]Nel caso di guerra in Europa, in cui fossero coinvolte l'Italia e l'Inghilterra, l'esecuzione del contratto sara' sospesa per tutto il periodo di guerra e sara' ripresa dopo questa per il rimanente periodo di durata del contratto dedotto cioe' dalla durata totale di questo il periodo di guerra.
[2]Cosi' pure in caso di epidemia, di sciopero di lavoratori o per altra causa che costituisca forza maggiore, per la sospensione del carico in tutti i porti di caricazione indicati all'art. 10 o per la sospensione dei ricevimenti in uno o piu' porti di scaricazione, l'esecuzione del contratto sara' sospesa per tutto il periodo dell'epidemia, dello sciopero, o per altra causa che costituisca forza maggiore, limitatamente pero' alla quota corrispondente a quello o quelli dei porti di caricazione o scaricazione nei quali sia dichiarata l'epidemia, lo sciopero, o altra causa che costituisca forza maggiore, quando trattisi solo di cause localizzate in uno o diversi dei porti di carico o scarico.
[3]Il contratto determinera' i casi di forza maggiore, in cui l'assuntore sara' esonerato dall'adempimento dei suoi obblighi.
[4]Durante la sospensione del contratto nei vari casi previsti dal presente articolo, si intende sempre salva la facolta' dello Stato di valersi del disposto dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 1 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
