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[1]In garanzia degli obblighi assunti in forza della presente legge e del contratto relativo, la Societa' assuntrice, quando sia una sola, dovra' prestare una cauzione di L. 300.000 (trecentomila) in contanti, in rendita o in valori garantiti dallo Stato da depositarsi presso la Cassa depositi e prestiti, ovvero costituendo pegno sopra uno o piu' dei suoi piroscafi da assicurarsi sulle basi della polizza di assicurazione italiana presso Societa' di gradimento delle Amministrazioni interessate.
[2]Qualora si tratti di piu' Societa' assuntrici, la cauzione sara' a carico di ciascuna di esse nella misura che sara' stabilita dal rispettivo contratto.
Testo in vigore dal 1 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
