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[1]Spetta alle Amministrazioni della R. marina e delle ferrovie dello Stato di provvedere, se e come crederanno opportuno, all'assicurazione dei carichi di carbone rispettivamente imbarcati per proprio conto sui piroscafi delle Societa'.
[2]Spetta invece alle Societa' assuntrici di provvedere, se e come crederanno opportuno, all'assicurazione dei piroscafi impiegati nel trasporto del carbone.
Testo in vigore dal 1 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
