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I piroscafi addetti dalle Societa' assuntrici al trasporto del carbone per le ferrovie dello Stato e per la R. marina possono essere destinati ad altri trasporti indipendenti da quello e di esclusivo interesse delle Societa' stesse, fermo restando l'obbligo delle medesime di provvedere annualmente al trasporto, per le due amministrazioni suddette, della quantita' di carbone stabilita dalla presente legge.
Testo in vigore dal 1 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
