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I piroscafi delle Societa' assuntrici devono prendere il loro completo carico di carbone per l'una o per l'altra delle due amministrazioni interessate, non ammettendosi ne' la caricazione mista per ambedue le amministrazioni, ne' qualsiasi caricazione di pertinenza di altri.
Testo in vigore dal 1 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
