Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 giugno 1887 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per gli effetti dell'esenzione definitiva della imposta sui fabbricati si procedera', nel termine di due mesi dalla pubblicazione di questa legge, all'accertamento dei fabbricati distrutti o resi in tutto od in parte inabitabili od inadatti al loro uso per necessita' di straordinarie riparazioni.
[2]Per gli edilizi nuovamente costruiti e straordinariamente riparati la imposta comincera' a decorrere due anni dopo che il fabbricato sara' divenuto atto all'uso o all'abitazione.
[3]E' sospesa a favore dei contribuenti danneggiati la esazione della imposta sui terreni, per le quote scadute e non pagate del 1887, nonche' per le successive rate dell'anno medesimo e per i tre primi bimestri dell'anno 1888. L'ammontare dell'imposta, della quale viene come sopra sospesa l'esazione, sara' ripartito in diciotto rate, che verranno aggiunte per un terzo alle rate da scadere nell'anno 1889, per un terzo a quelle da scadere nel 1890 e per il residuo a quelle da scadere nel 1891.
[4]I contribuenti alla tassa sui redditi della ricchezza mobile, categorie B e C, nei comuni danneggiati, saranno ammessi a presentare, entro due mesi dalla pubblicazione di questa legge, scheda di rettifica dei rispettivi redditi, applicabile anche a quelli gia' accertati per l'anno corrente.
Testo in vigore dal 1 giugno 1887 al 16 dicembre 2009
