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E' data facolta' al Governo del Re di prorogare il termine utile per la denunzia delle successioni, e di convenire coi comuni danneggiati nuovi canoni di abbuonamenti pel dazio di consumo per il restante periodo del quinquennio corrente, e di condonare in tutto od in parte le rate non pagate sul canone dell'anno 1887.
Testo in vigore dal 1 giugno 1887 al 16 dicembre 2009
