Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 giugno 1887 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I contratti per le anticipazioni in conto corrente ipotecario e per i mutui di qualunque natura, anche per quanto riguarda gli Istituti di credito fondiario, fatti in dipendenza di questa legge, alle provincie, ai comuni, agli enti morali ed ai privati saranno soggetti unicamente alla tassa fissa di una lira.

[2]Le ipoteche da iscriversi a garanzia dei contratti saranno esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti dei conservatori.

[3]I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, le verifiche, i certificati ipotecari e tutti gli atti che possono occorrere alla esecuzione della presente legge, anche per comprovare la proprieta', la liberta' ed il valore degli immobili offerti in cauzione, saranno stesi in carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.

Testo in vigore dal 1 giugno 1887 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1887-05-31;4511~art15 · fonte del testo

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