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[1]Le iscrizioni ipotecarie che verranno prese a garanzia delle anticipazioni e dei mutui fondiari, di cui nell'art. 9, avranno priorita' sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.
[2]Ai creditori ipotecari, sulla cui iscrizione prendera' la priorita' quella stabilita a cautela delle anticipazioni e dei mutui contemplati dalla presente legge, dovra' essere dai proprietari notificata la domanda dell'anticipazione, alla quale i creditori ipotecari avranno diritto di opporsi se la somma domandata eccedesse la spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione della cosa ipotecata. Tale opposizione sara' risoluta nel modo che verra' determinato dal regolamento.
[3]Se i proprietari di fabbricati distrutti o danneggiati, sopra i quali esistano iscrizioni ipotecarie, non si curassero di provvedere alla ricostruzione o alle riparazioni straordinarie occorrenti, il creditore ipotecario, previo l'adempimento delle formalita' che verranno prescritte dal regolamento, avra' diritto di valersi delle disposizioni della presente legge per eseguire nel suo interesse la ricostruzione o le riparazioni che saranno del caso.
[4]Uguale diritto spettera' all'usufruttuario o all'usuario in caso di negligenza da parte del proprietario.
Testo in vigore dal 1 giugno 1887 al 16 dicembre 2009
