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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico. E' autorizzata l'applicazione provvisoria a tutto il giorno 21 luglio 1887 delle disposizioni contenute nell'allegato che fa parte integrante della presente legge, la quale avra' effetto a cominciare dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[7]Data Roma, addi' 16 giugno 1887.
[8]UMBERTO.
[9]A. Magliani.
[10]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 16 giugno 1887 al 16 dicembre 2009
