Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1948 al 1 settembre 1987. Leggi il testo vigente →

[1]Per ogni capo bovino portato alla macellazione che non abbia nessun dente incisivo da adulto e' riscosso, a cura dei Comuni, un diritto fisso di lire due, l'ammontare del quale e' da devolversi per tre quarti allo Stato e per un quarto al Comune. 2 4

[2]Le quote spettante allo Stato saranno versate in tesoreria per essere reintegrate a speciali capitoli del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio ed erogate ai fini dell'art. 3 della presente legge, secondo le norme da stabilirsi col regolamento di cui all' articolo seguente.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il D.L. Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1596, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Il diritto fisso di lire due, stabilito dall'art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, per ogni capo bovino portato alla macellazione, che non abbia nessun dente incisivo di adulto, e' aumentato di lire due. Il maggior provento derivante da tale aumento e' devoluto interamente allo Stato".

D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 678

4

Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 678 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per provvedere alle spese di cui all'art. 3 della legge 6 luglio 1912, n. 832, il diritto di macellazione previsto dall'art. 4 della legge stessa, viene fissato in L. 200 per ogni capo bovino che non abbia alcun dente incisivo da adulto ed in L. 150 per tutti gli altri capi bovini". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il provento derivante dall'applicazione del diritto anzidetto sara' devoluto per un decimo ai Comuni e per le modalita' di riscossione e di versamento restano ferme le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 19 dicembre 1912, n. 1395".

Testo in vigore dal 30 giugno 1948 al 1 settembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 1948

Confronto con la versione in vigore dal 11 ottobre 1917 al 30 giugno 1948.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 678

    Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 678 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per provvedere alle spese di cui all'art. 3 della legge 6 luglio 1912, n. 832, il diritto di macellazione previsto dall'art. 4 della legge stessa, viene fissato in L. 200 per ogni capo bovino che non abbia alcun dente incisivo da adulto ed in L. 150 per tutti gli altri capi bovini". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il provento derivante dall'applicazione del diritto anzidetto sara' devoluto per un decimo ai Comuni e per le modalita' di riscossione e di versamento restano ferme le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 19 dicembre 1912, n. 1395".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1912-07-06;832~art4 · fonte del testo

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