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[2]Le quote spettante allo Stato saranno versate in tesoreria per essere reintegrate a speciali capitoli del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio ed erogate ai fini dell'art. 3 della presente legge, secondo le norme da stabilirsi col regolamento di cui all' articolo seguente.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1596, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Il diritto fisso di lire due, stabilito dall'art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, per ogni capo bovino portato alla macellazione, che non abbia nessun dente incisivo di adulto, e' aumentato di lire due. Il maggior provento derivante da tale aumento e' devoluto interamente allo Stato".
D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 678
4Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 678 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per provvedere alle spese di cui all'art. 3 della legge 6 luglio 1912, n. 832, il diritto di macellazione previsto dall'art. 4 della legge stessa, viene fissato in L. 200 per ogni capo bovino che non abbia alcun dente incisivo da adulto ed in L. 150 per tutti gli altri capi bovini". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il provento derivante dall'applicazione del diritto anzidetto sara' devoluto per un decimo ai Comuni e per le modalita' di riscossione e di versamento restano ferme le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 19 dicembre 1912, n. 1395".
Testo in vigore dal 30 giugno 1948 al 1 settembre 1987
