Art. 4 — IL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
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Sono applicabili a tutte le opere da eseguirsi per riparare i danni cagionati dal terremoto del 28 dicembre 1908 le disposizioni dell'art. 31 della legge 25 giugno 1906, n. 255.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1909 al 5 agosto 1919
