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[1]Le occupazioni temporanee dei beni immobili, che possano occorrere per l'esecuzione di opere urgenti nei paesi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, nonche' per la costruzione di baracche e di edifizi, sia ad uso di privati che per servizi pubblici, saranno dai prefetti o sottoprefetti ordinate ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificati da quella del 18 dicembre 1879, n. 5188;

[2]La durata delle occupazioni puo' essere fissata per cinque anni e s'intendera' protratta di anno in anno fino al termine di un altro quinquennio decorrente dal giorno in cui ebbero luogo, quando non sia stata data licenza al proprietario del suolo sei mesi prima.

[3]Quando l'indennita' offerta non sia stata accettata, essa sara' determinata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 46 della legge 9 luglio 1908, n. 445.

[4]Qualora occorresse rendere definitive le occupazioni temporanee, l'indennita' dovuta ai proprietari sara' fissata giusta le prescrizioni del 1° e 2° comma dell'art. 46 precitato, computando il sessennio per quanto riguarda i fitti coacervati dal giorno 28 dicembre 1908.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1909 al 5 agosto 1919

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-01-12;12~art3 · fonte del testo

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