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[1]Tutti i funzionari dello Stato, cosi' civili che militari, compresi i militari di truppa dell'esercito e della marina, gli appartenenti ai corpi organizzati dello Stato, e gli operai della guerra e della marina, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa del terremoto del 28 dicembre 1908, si reputano morti o feriti in servizio, agli effetti degli articoli 2, 82, 100, 101; 110, 119 e seguenti della legge sulle pensioni (testo unico) 21 febbraio 1895, n. 70.

[2]La stessa disposizione e' estesa anche al personale delle ferrovie dello Stato, qualunque sia l'Istituto di previdenza al quale era ascritto, concedendo agli agenti resi inabili in seguito al terremoto ed alle famiglie dei morti, con meno di 25 anni di servizio utili per la pensione, il trattamento eccezionale a' sensi dell'art. 16 dello statuto della cessata Cassa pensioni, considerandoli, cioe', come se avessero compiuti i 25 anni di servizio.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1909 al 21 gennaio 1915

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-01-12;12~art12 · fonte del testo

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