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[1]La Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata a concedere alle provincie di Messina e Reggio Calabria e ai Comuni indicati nell'art. 1, prestiti ammortizzabili nel periodo di 50 anni, sia per trasformare debiti gia' contratti con la stessa Cassa, sia per riscattare debiti assunti con altri enti o privati fino a tutto l'anno 1908.
[2]Le quote di sovraimposte sospese e non sgravate, che siano vincolate a favore della Cassa dei depositi e prestiti o della sezione autonoma di credito comunale e provinciale, saranno ripartite col carico dei relativi interessi in quarantotto rate bimestrali e pagate con quelle che andranno a scadere dal 1910 al 1917. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 6 ottobre 1909, n. 700
3Il Regio Decreto 6 ottobre 1909, n. 700 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni del comma 4° dell'art. 8 e del comma 2° dell'art. 11 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, sono estese alla provincia di Catanzaro".
Testo in vigore dal 17 novembre 1909 al 16 dicembre 2009
