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[1]E' assegnata la somma di lire trenta milioni, da prelevarsi dalle eccedenze di Cassa provenienti dagli avanzi dell'esercizio 1907-908, allo scopo di provvedere a bisogni ed opere urgenti e riparare o ricostruire edifici pubblici danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, nei Comuni che saranno indicati in un elenco da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri.
[2]Il Governo del Re e' autorizzato a ripartire le dette somme fra i bilanci dello Stato, secondo le rispettive competenze.
[3]Per tinti i lavori di cui nel primo comma, il Governo e' autorizzato a derogare alle norme stabilite dalla legge di contabilita' generale dello Stato e relativo regolamento, provvedendo mediante licitazione o a trattativa privata, od anche in economia.
[4]Per i pagamenti, il mandato di anticipazione non puo' superare L. 50,000 e il mandato a disposizione non puo' essere emesso per somma maggiore di L. 100,000.
[5]L'approvazione dei progetti principali o suppletivi riguardanti opere a carico delle amministrazioni civili dello Stato, qualunque ne sia l'importo, sara' data dall'ispettore compartimentale del genio civile ovvero dal capo dell'ufficio che per decreto del ministro dei lavori pubblici sara' istituito per un determinato servizio, ed essa avra' effetto per ogni riguardo sia d'ordine tecnico, sia di convenienza amministrativa.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
