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Il Ministero e' autorizzato ad emettere mandati di anticipazione ai fini di cui al precedente articolo, per somme superiori a L. 30,000 a favore dei prefetti delle Provincie invase dalle cavallette, in conto di contabilita' speciale; come pure e' autorizzato, in casi speciali di somma urgenza, ad emettere mandati di anticipazione, anche quando non sia giustificata l'erogazione della somma precedentemente anticipata.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 10 settembre 1918
