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Qualora l'ammontare complessivo del compenso di navigazione per tutte le navi che vi hanno concorso durante un esercizio finanziario superasse la somma disponibile, ai sensi del precedente art. 6, l'ammontare suddetto sara' diminuito della somma eccedente mediante riduzione proporzionale del compenso spettante a ciascuna nave.
Testo in vigore dal 17 luglio 1913 al 6 giugno 1916
