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[1]Per la durata di un decennio dal 1° luglio 1913, e' accordato un compenso di navigazione alle navi da carico nazionali a propulsione meccanica ed ai velieri con motore ausiliario in misura non superiore al 2,50 per cento annuo del loro valore attuale per un periodo non minore di 160 giorni di navigazione compiuta durante un esercizio finanziario. Il compenso sara' proporzionale ai giorni di navigazione quando non sia raggiunto il periodo suaccennato.
[2]Nessun compenso spetta alle navi destinate al trasporto di emigranti e di viaggiatori. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 581
1con decorrenza dal 15 gennaio 1916
Il Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 581 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "le disposizioni contenute nella legge 22 giugno 1913, n. 784, relativa alla concessione dei compensi di navigazione cessano di aver vigore, fino a nuovo provvedimento, a decorrere dal 15 gennaio 1916".
Testo in vigore dal 6 giugno 1916 al 16 dicembre 2009
