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[1]La Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, le altre Casse di risparmio ordinarie, gli Istituti di credito ordinari, gli Istituti cooperativi di credito, qualunque siano le disposizioni dei relativi statuti o di leggi speciali ad essi applicabili, sono autorizzati ad accordare mutui ipotecari fino alla concorrenza di L. 1,000,000 allo scopo di mettere in grado i proprietari, i cui beni rustici sieno stati in parte resi perfettamente sterili e improduttivi in conseguenza della eruzione dell'Etna del 1910, di avere i mezzi per intensificare le colture negli altri beni rustici non danneggiati ed agevolare inoltre i piccoli possidenti, che abbiano interamente perduti i loro terreni, ad acquistarne altri di valore non superiore.
[2]Alle predette operazioni di mutui sono estese, in quanto sieno applicabili, le disposizioni degli articoli 38, 40, 41 (1° comma), 49, 50, 51, 52 della legge 19 luglio 1906, n. 390.
[3]((Per provvedere al pagamento di quanto e' dovuto dallo Stato, sara' inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma che risultera' necessaria, aumentata di un decimo per il rimborso delle perdite che potranno eventualmente verificarsi)).
Testo in vigore dal 23 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
