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[1]Per la riparazione e ricostruzione, anche in aree diverse dalla loro sede attuale, dei fabbricati danneggiati o distrutti dal terremoto dell'8 maggio 1914 nelle localita' da determinarsi a norma dell'articolo 1°, e per la ricostruzione dei muri a secco diroccati e necessari alla produttivita' del fondo, potranno essere consentiti ai privati dalla Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, dalle altre Casse di risparmio e dagli Istituti di credito fondiario o cooperativo, mutui ipotecari da estinguersi in un periodo non maggiore di trent'anni, col sistema delle semestralita' costanti comprendenti l'interesse non superiore al 4 per cento e la quota di ammortamento.
[2]Lo Stato concorrera' nel rimborso del mutuo pagando la meta' delle quote semestrali, aumentata di un decimo per le eventuali perdite dell'Istituto mutuante.
[4]Il concorso dello Stato sara' inscritto nel bilancio del Ministero del tesoro.
Testo in vigore dal 6 agosto 1914 al 16 dicembre 2009
